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COME FARE PER

Separazioni e divorzi davanti all'ufficiale di stato civile

Descrizione:
L’11 dicembre 2014 è entrata in vigore la norma che permette di separarsi, divorziare o modificare le precedenti condizioni di separazione o divorzio, in maniera consensuale, senza rivolgersi ad avvocati e al tribunale.

Come Fare:
Dove?
Ai coniugi è data la possibilità di presentare una richiesta congiunta all’ufficiale dello stato civile del Comune:
- di residenza di uno dei coniugi,
- in cui è iscritto l’atto matrimonio a seguito di celebrazione
- in cui è trascritto l’atto di matrimonio celebrato con rito religioso
- in cui è trascritto l’atto di matrimonio celebrato all’estero
L’assistenza di un avvocato è facoltativa.
Come avviare la procedura
Rivolgersi all’ufficiale di stato civile per chiedere informazioni sulla documentazione occorrente, sottoscrivendo successivamente, da parte di entrambi i coniugi, specifico modulo per conferire dati per l’acquisizione dei documenti.
Acquisiti i documenti necessari, l’ufficiale di stato civile fisserà un appuntamento per sottoscrivere l’accordo.


Informazioni specifiche:
Chi si può avvalere di questa modalità semplificata?
Tutte quelle coppie che:
- non abbiano figli minori;
- non abbiano figli maggiorenni incapaci (cioè sottoposti a tutela, curatela, amministrazione di sostegno);
- non abbiano figli maggiorenni portatori di handicap grave (Legge n.104/1992);
- non abbiano figli maggiorenni economicamente non autosufficienti;
- raggiungano l’accordo senza alcuna clausola avente carattere dispositivo sul piano patrimoniale (Es: l’uso della casa coniugale, passaggi di proprietà dell’abitazione, assegni di mantenimento, ovvero qualunque altra utilità economica).
In presenza di figli minori o maggiorenni, nelle condizioni di cui sopra, è prevista la possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita con l’assistenza di almeno un avvocato per parte.



Dove Rivolgersi:
Ufficio Anagrafe (vedi dettaglio e orario di apertura)

Documenti allegati:
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