REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA RURALE

Approvato con deliberazione n. 15 del Consiglio Comunale in data 13.05.2002

CAPO I

GENERALITÀ

ART. 1 - Ambiti di applicazione

Il presente Regolamento disciplina il Servizio di Polizia Rurale sul territorio Comunale regolamentando in particolare le attività e le azioni di natura rurale.

Lo scopo del presente Regolamento è la tutela del territorio nel rispetto della sicurezza, della salute e dell'igiene dei cittadini e dell'ambiente.

Il Servizio di Polizia Rurale si propone di assicurare nel territorio comunale l'applicazione delle normative statali, regionali e comunali ed agli usi vigenti.

ART. 2 - Organi del servizio di polizia rurale e strumenti operativi

Il Servizio di Polizia Rurale è svolto alle dirette dipendenze del Sindaco e degli organi della Polizia Municipale e con l'apporto, per ambiti di competenza dell'A.R.P.A. provinciale, della A.S.L. - Settore Igiene Ambientale e Servizi Veterinari, delle Società fornitrici dei Servizi Idrici integrati, del settore regionale, del Corpo Forestale, dei Vigili del Fuoco, dell'Ufficio Tecnico Comunale e di qualsiasi altro Ente Pubblico competente per territorio.

Al Sindaco spetta la facoltà di emettere ordinanze contingibili ed urgenti nella materia concernente la sanità, l'igiene e la sicurezza pubblica per quanto previsto dal presente regolamento.

CAPO II

LOTTA CONTRO I PARASSITI DELLE PIANTE

ART. 3 - Difesa contro i parassiti delle piante

I proprietari pubblici e privati di piante costituenti parchi, giardini, alberate, siepi, o soggetti ornamentali singoli, sono tenuti al rispetto delle norme riguardanti:

  1. lotta obbligatoria, prevista per legge, contro:

  2. lotta consigliata, anche se non obbligatoria per legge, contro:

  3.  

ART. 4 - Prevenzione e lotta contro i parassiti delle piante

La prevenzione e la lotta contro i parassiti delle piante, richiedono il rispetto delle seguenti norme:

  1. Vendita di piante e sementi

    I titolari di licenza o altro titolo autorizzativo potranno trasferire e vendere, sul territorio comunale, solo piante e sementi esenti da malattie considerate gravi e facilmente diffondibili; in ogni caso le piante e le sementi in vendita devono essere in possesso dei certificato di idoneità igienica.

  2. Trattamenti fito-sanitari

    L'uso di presidi sanitari (antiparassitari, anticrittogamici, pesticidi in genere) recanti sulla confezione il simbolo di pericolo di morte o tossicità e nocività (Croce di S. Andrea), deve essere effettuato da personale specializzato, munito di patentino rilasciato dal competente Ispettorato Regionale per l'Agricoltura.

    È prescritto inoltre l'impiego di macchinari idonei, al fine di non arrecare danni all'ambiente e a terzi.

    È imposta in ogni caso l'osservanza delle regole di cui al successivo art. 20 lett. C).

CAPO III

COSTRUZIONI RURALI

ART. 5 - Aspetti urbanistici

Per la costruzione, l'ampliamento o la ristrutturazione di abitazioni rurali, annessi rustici e modifiche del suolo in Zona definita Agricola dal Piano Regolatore Generale, è necessaria la Concessione Edilizia rilasciata dal Responsabile del Servizio, in conformità alle Norme di Attuazione del Piano Regolatore Generale Comunale o altro provvedimento o atto, equiparato per legge.

ART. 6 - Igiene negli insediamenti rurali

Gli insediamenti rurali sono soggetti al rispetto delle seguenti norme:

  1. Le abitazioni rurali possono accumulare i rifiuti solidi-urbani umidi in platee o concimaie purché sottoposti a tecniche di accumulo atte a favorire la formazione di composto o ammendante organico, evitando la formazione di cattivi odori, la proliferazione di insetti o animali molesti e la perdita di percolato, rispettando, comunque, le norme igienico-sanitarie vigenti.

  2. Qualora l'abitazione rurale o azienda agricola non sia servita da fognatura pubblica, le acque nere o le acque di lavorazione dei prodotti agricoli, si devono gestire tramite l'installazione di adeguati sistemi di trattamento prima di essere allontanate per subirrigazione, oppure, in mancanza di tali trattamenti, le acque devono essere convogliate in una vasca di stoccaggio a tenuta e successivamente avviate allo smaltimento tramite ditte specializzate oppure ancora si possono utilizzare altri sistemi ammessi dalla normativa vigente.

    È assolutamente vietato lo spargimento delle acque bianche e nere, anche se parzialmente depurate, su corpi idrici superficiali; ciò è possibile solo quando le acque rispettano i limiti previsti dalle normative vigenti.

  3. Per i rifiuti speciali quali i contenitori vuoti di pesticidi, antiparassitari, diserbanti, ecc., l'Azienda dovrà rigorosamente provvedere al loro smaltimento secondo le normative vigenti in materia.

  4. È fatto divieto di abbandono e di deposito incontrollato di rifiuti sul suolo, nonché lo scarico e l'immissione di rifiuti, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali o sotterranee.

CAPO IV

GESTIONE DELLE ACQUE PIOVANE ED IRRIGUE

ART. 7 - Acque piovane defluenti da fabbricati rurali e da aree contermini

I fabbricati rurali devono essere muniti di pluviali per il convogliamento dell'acqua piovana che deve essere incanalata possibilmente in corsi d'acqua, in modo da evitare danni a persone, alle strade e ai fondi attigui.

Lo stesso principio di incanalamento vale per le acque prodotte da superfici esterne ai fabbricati rurali ed impermeabilizzate (cortili, aie), purché le stesse non siano interessate da imbrattamento di materiali organici o prodotti inquinanti.

Le superfici scoperte interessate da imbrattamento di materiale organico o inquinante (concimaie, paddok di stalle esterne, silos per foraggi a trincea o a platea, aree di lavaggio dei carri botte o delle macchine per i trattamenti antiparassitari, ecc.) e a contatto con le acque piovane, con produzione di reflui, devono essere dotate di vasche di raccolta e stoccaggio per la maturazione dei liquami e successivo smaltimento, su suolo agricolo o in strutture di trattamento, a seconda delle caratteristiche chimico-fisiche dei reflui e delle modalità di utilizzo da parte dell'azienda agricola.

ART. 8 - Il libero deflusso delle acque

I proprietari di terreni soggetti al deflusso di acque provenienti, per via naturale, dai fondi superiori, non possono impedire il deflusso delle stesse con opere di qualsiasi tipo e genere; al fondo superiore nel caso di modifica morfologica che alteri le condizioni preesistenti è fatto obbligo di provvedere a propria cura e spese ad effettuare tutte le opere idrauliche di pertinenza anche se ricadono sul fondo inferiore, previa concertazione tra le parti.

Ai proprietari soggetti a servitù di scolo di fossi o canali privati, è fatto obbligo di provvedere a che tali fossi o canali vengano tenuti costantemente sgombri in modo che, anche in caso di piogge continue o piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno ai fondi contermini e alle strade interpoderali.

Per fossi e canali si intendono i corsi d'acqua sia pubblici che privati e le opere idrauliche necessarie alla regolamentazione del deflusso delle acque.

Le tombinature private effettuate per la realizzazione di accessi carrai, dovranno essere parimenti mantenute, conservate sgombre, oltre che fornite di caditoie per l'acqua, a cura e a spese di chi ha effettuato l'opera e ne beneficia.

Sono pure vietate le piantagioni che abbiano ad inoltrarsi dentro i fossi ed i canali, provocando un restringimento della sezione di deflusso.

Non sono consentiti accessi carrai senza tombinatura e non muniti di griglia idonea per la raccolta delle acque di scolo.

Per i fossi privati di scolo nei quali è stata accertata la incapacità di contenere l'acqua che in essi si riversa perché non mantenuti sgombri o perché colmati, il Comune può ordinare, al proprietario o ai proprietari, il ripristino.

In casi diversi l'Amministrazione riterrà, comunque, obbligati in solido sia il proprietario che l'utilizzatore dei terreni, a qualsiasi titolo, sia esso affittuario, comodatario, detentore di fatto, usufruttuario ecc...

Per i fossi situati lungo le strade comunali o vicinali di uso pubblico e per i fossi considerati di utilità pubblica l'Amministrazione provvede ad individuare tutti gli interventi atti a garantire il normale deflusso delle acque.

Per fossi di pubblica utilità si intendono i fossi individuati anche sul suolo privato indispensabili per lo scolo delle acque di una porzione rilevante di territorio comunale.

È vietato, inoltre, qualunque atto, fatto o opera che possa alterare lo stato, la forma, la dimensione e l'idoneità all'uso a cui sono stati destinati gli argini, i loro accessori e manufatti. Parimenti è vietato degradare o danneggiare le infrastrutture di raccolta e regimazione delle acque meteoriche.

ART. 9 - Distanze per fossi e canali

Per lo scavo di fossi privati, si deve osservare una distanza dal confine uguale alla profondità del fosso.

Tale distanza non viene osservata qualora il fosso sia aperto con il consenso di ambedue i confinanti.

ART. 10 - Prelievo di acque correnti e da pozzi

I prelievi di acque correnti per uso irriguo, di abbeveraggio o di altri casi devono essere soggetti ad autorizzazione e comunque limitati a periodi legati ad esigenze specifiche.

Lo scavo di pozzi è concesso, previa richiesta di autorizzazione agli enti competenti (Comune, Provincia, ecc.).

ART. 11 - Irrigazione

Qualsiasi forma di irrigazione deve essere condotta in modo che il volume di acqua irriguato non cagioni danni a persone o a cose sia pubbliche che private.

Per gli impianti di irrigazione a pioggia, gli irrigatori dovranno essere posizionati o dotati di dispositivi di controllo del getto, in modo tale da non arrecare danni a persone e a cose pubbliche e private.

È comunque fatto divieto di bagnare le strade pubbliche o d'uso pubblico.

Qualora circostanze eccezionali determinino periodi di carenza idrica, il Comune può ordinare la sospensione o la limitazione dell'attività di irrigazione.

CAPO V

ALBERI - RADICI E RAMI PROTESI

ART. 12 - Distanze per alberi e siepi

  1. Alberi di alto fusto:
    1. Per i piantamenti di alberi di alto fusto a filare unico siti in adiacenza a terreni coltivati e classificati come tali deve osservarsi la distanza di mt. 10 dal confine di proprietà.

      Tale distanza deve essere rispettata anche se sono interposte strade, fossi, canali.

    2. Per i piantamenti di alberi di alto fusto a più filari o a bosco in adiacenza a terreni coltivati e classificati come tali, lungo le strade private di proprietà dei confinanti deve osservarsi la distanza di mt. 15 dal confine di proprietà.

  2. Per i piantamenti di alberi non di alto fusto quali i fruttiferi compreso il nocciolo, siti in adiacenza a terreni coltivati deve osservarsi la distanza di mt.3 dal confine di proprietà.

  3. Per i piantamenti di viti, arbusti e piante da frutto allevate a controspalliera deve osservarsi la distanza di mt. 2 dal confine di proprietà.

    I filari di vigneti o altre coltivazioni, che corrono parallelamente alle strade prive di scarpata dovranno essere piantati ad una distanza minima di mt. 2,00 dal bordo esterno della banchina. Ove le strade siano provviste di scarpata, la distanza minima misurata dal bordo superiore della scarpata stessa sarà parimenti a mt. 2,00.

    Per i filari di vigneti o altre coltivazioni, che sono perpendicolari alle strade, la distanza dei pali di testata dal filo esterno della banchina o dal bordo esterno del fosso, dovrà essere di mt. 3,00. Per le strade provviste di scarpata la distanza sarà di mt. 3,00 a partire dal bordo superiore della scarpata stessa. In prossimità delle curve stradali, la distanza minima tra il fondo scarpata e i pali di testata dovrà essere di mt.5,00.

    Tali distanze, potranno su istanza motivata, essere derogabili fino al limite minimo di mt. 2,50 previo sopralluogo dell'Ufficio Tecnico Comunale. L'impianto di piantagioni a confine stradale è subordinato alla preventiva comunicazione al Comune.

  4. Per l'impianto in vivai di piante arboree di varie specie deve osservarsi la distanza di mt.3 dal confine di proprietà e gli astoni, o le piantine devono essere rimosse entro 3 anni dalla messa a dimora.

  5. Sono concesse deroghe alle distanze di cui ai commi A), B) C), D), a condizione che le parti convengano ad un accordo scritto.

  6. Le distanze sopra specificate si applicano nelle zone agricole indicate come tali nel Piano Regolatore del Comune restando escluse dalla disciplina le zone del centro urbano e frazioni delimitate dal Piano stesso.

  7. La messa a dimora e la coltivazione di piante ornamentali e da frutta all'interno dei recinti con casa di abitazione (giardini, orti) non è soggetta al rispetto delle distanze stabilite nel presente articolo, ma ricade nelle disposizioni del codice civile.

  8. Misure delle Distanze.

    La distanza si misura dalla linea di confine alla base esterna del tronco dell'albero nel tempo della piantagione o dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina.

    Le distanze non si osservano se sul confine esiste un muro divisorio proprio o comune purchè le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità del muro stesso.

    I beni demaniali sono esenti dall'obbligo sulle distanze dal confine per le piantagioni.

  9. Definizione di alberi di alto fusto.

    Sono considerati alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami sorge ad altezza notevole come sono i noci ed i castagni nostrani di alta qualità di legno o da frutto, le querce, i pini, i cipressi, le acacie, i tigli, gli olmi, i pioppi, i platani e simili con riferimento alle caratteristiche vegetative delle piante stesse, siano esse quelle naturali o quelle proprie del modo di coltivazione.

  10. Area di rispetto per incolti.

    Nel caso di incolti confinanti con terreni coltivati, deve essere garantita, attraverso potature, decespugliamento, ect., una distanza di mt. 5 dal confine di proprietà di tutte le piante ed arbusti cresciuti spontaneamente o piantate.

  11. Le siepi, gli arbusti e comunque le piante che crescono spontaneamente lungo i cigli stradali, su rive e lungo i fossi di scolo delle acque, devono essere mantenute a cura dei proprietari frontisti ed alle distanze stabilite dal codice civile e dal vigente codice della strada.

ART. 13 - Rami protesi e radici

I proprietari di alberi e siepi a confine di strade, sono obbligati alla loro cura in modo da non restringere o danneggiare la sede stradale e tagliare i rami che si protendono oltre il confine stradale (come definito dal Codice della strada) nascondendo la segnaletica o compromettendo la visuale.

L'obbligo è esteso a tutte le strade pubbliche, di uso pubblico, interpoderali e private se assoggettate a servitù di passaggio.

Qualora, per effetto delle intemperie o per qualsiasi altra causa, alberi, rami, ramaglie, foglie e frutti di fondi privati, vengono a cadere sul piano stradale, i proprietari sono tenuti a rimuoverli nel più breve tempo possibile.

I proprietari di alberi e siepi a confine di canali sono obbligati al taglio dei rami che si protendono oltre il ciglio onde evitare la caduta degli stessi nei canali.

Per ciglio si intende il punto di intersezione tra la sponda del fosso o del canale ed il piano di campagna.

Tutte le essenze arboree che all'entrata in vigore del presente regolamento si trovano ubicate ad una distanza diversa da quella stabilita dal Codice Civile e dal Codice della Strada potranno essere rimosse qualora motivi di ordine idraulico e di viabilità lo richiedano e fatte salve le necessarie autorizzazioni delle Autorità Competenti in materia di tutela ambientale.

Qualora, per effetto delle intemperie o per qualsiasi altra causa, gli alberi, rami e ramaglie, dovessero cadere in acqua, i proprietari sono tenuti ad asportarli nel più breve tempo possibile.

CAPO VI

IGIENE E PROFILASSI NEGLI ALLEVAMENTI E NELLA DETENZIONE DI ANIMALI AD USO AMATORIALE

ART. 14 - Stalle

I proprietari di stalle, oltre al rispetto dei parametri urbanistici previsti all'Art. 5, sono tenuti al rispetto della normativa igienico-sanitaria vigente, sia statale che regionale.

In particolare dovranno essere rispettati i "normali livelli di tollerabilità" riguardo:

A seconda della tipologia e dimensione, l'allevamento dovrà essere dotato di concimaia e vasche di stoccaggio dei liquami.

Oltre allo stoccaggio dei liquami, il titolare dell'allevamento è tenuto a segnalare alle Autorità competenti le modalità d'uso degli stessi (spargimento su suolo agricolo come tal quale, depurazione, evaporazione), sempre nel rispetto della Normativa vigente.

Lo spargimento su suolo agricolo dovrà avvenire nei modi e quantità previsti dalle Leggi vigenti in merito.

I silos a trincea o a platea per il contenimento del mais ceroso, devono sottostare alle stesse norme urbanistiche e igienico sanitarie delle concimaie.

ART. 15 - Lotta alle malattie infettive negli allevamenti

I titolari di allevamenti colpiti, o sospettati di esserlo, da malattie infettive o diffusive, sono obbligati a denunciare all'Autorità competente la presenza di tali malattie.

Nel caso di malattia, infettiva o diffusiva, il proprietario, in attesa dell'intervento dell'Autorità Sanitaria, dovrà provvedere all'isolamento degli animali colpiti o sospettati di esserlo.

Lo smaltimento degli animali morti per malattie infettive, dovrà avvenire secondo le indicazioni fornite dal Servizio Veterinario della A.S.L..

L'interramento è vietato, se non previa autorizzazione della Autorità Sanitaria.

ART. 16 - Detenzione di animali ad uso d'affezione e da cortile

I proprietari di animali d'affezione e da cortile, sono tenuti a mettere in atto tutti gli accorgimenti necessari relativi ad ogni specie, per evitare maltrattamenti agli animali e non procurare molestie a terzi e ad altri animali di terzi.

I proprietari di cani sono tenuti all'obbligo della registrazione all'Anagrafe Canina.

Si fa riferimento in particolare a:

CAPO VII

ESERCIZIO DEL PASCOLO, CACCIA E PESCA

ART. 17 - Pascolo degli animali

Il bestiame al pascolo deve essere opportunamente custodito in modo da non arrecare danni a fondi di terzi o arrecare danni alla viabilità.

Per il pascolo su terreni demaniali è necessaria la autorizzazione comunale.

Per il pascolo su terreni privati è necessaria la preventiva autorizzazione del proprietario.

ART. 18 - Transumanza

I proprietari di greggi o mandrie in transumanza devono rispettare le seguenti norme:

ART. 19 - Esercizio di caccia e pesca

L'esercizio di caccia e pesca sui terreni e sulle acque del territorio comunale, è disciplinato dalle Leggi Statali e Regionali vigenti.

CAPO VIII

RISPETTO DELLA QUIETE PUBBLICA

ART. 20 - Attività agronomiche o di natura rurale soggette a regolamentazione e aree verdi in centro urbano

  1. Colture agrarie, allevamenti e aree verdi

    I proprietari di fondi rustici possono effettuare le colture e gli allevamenti che ritengono più utili purché non provochino danni o molestie a persone e cose altrui.

    I terreni incolti devono essere sfalciati, o arati o soggetti ad altri interventi al fine di evitare la proliferazione di animali molesti ed erbe infestanti, evitando in ogni caso la diffusione di semi infestanti.

    È fatto obbligo a chiunque abbia in proprietà o, comunque, in disponibilità spazi verdi all'interno del centro abitato di provvedere alla manutenzione degli stessi attraverso lo sfalcio periodico dell'erba, la pulizia, la potatura di siepi, la rimozione di oggetti e rifiuti che possono pregiudicare l'igiene pubblica e deturpare l'ambiente. Le siepi non potranno superare l'altezza di 250 cm e dovranno rientrare sempre nell'area di proprietà, le stesse in prossimità di curve stradali pericolose dovranno essere ridotte all'altezza di 100 cm in modo da non precludere la visibilità veicolare.

    Nel caso di inadempienza si provvederà ad emettere apposita ordinanza obbligando i proprietari ad effettuare le opere di manutenzione dell'area come previsto dal presente Regolamento.

  2. Bruciatura di stoppie, erbe e simili

    Fatta salva l'osservanza di leggi e regolamenti in zona extraurbana nel bruciare stoppie, erbe e simili, legname derivato da potature particolarmente in vicinanza di altre proprietà o di strade pubbliche, si devono usare le precauzioni necessarie ad evitare danni a persone e a cose. Si dovrà pertanto operare in assenza di vento e ad una distanza tale da non compromettere la visibilità sulla rete viaria e sempre sotto stretta sorveglianza finché ci sono delle fiamme attive.

    Queste operazioni sono vietate in zona urbana.

    È stabilito il divieto di accendere il fuoco alle stoppie prima del 15 di agosto e ad una distanza minore di cento metri dalle case, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di biada, di paglia, di fieno, di foraggio e da qualsiasi altro deposito di materia infiammabile o combustibile.

    Nell'accensione del fuoco inoltre dovrà essere usata la massima diligenza al fine di evitare che il fuoco si propaghi ed in particolare che ha acceso il fuoco deve assistere di persona e col numero sufficiente di persone fino a quando il fuoco sia spento.

    Tale disposizione può essere applicato solamente per l'accensione di fuochi di stoppie (residui di steli e foglie di una coltura) nei campi e nei boschi, cioè per quei fuochi che per la loro collazione possono raggiungere grandi dimensioni e creare un pericolo per la sicurezza pubblica, mentre non trova applicazione per i fuochi accesi ad esempio nelle aree cortilizie per eliminazione di foglie e potature.

    L'accensione del fuoco non deve comunque provocare un'immissione di fumo in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato di comune o di altrui uso creando pericolo, disagio, fastidio o disturbo alle persone. in questa ipotesi si configura un reato punito dall'art.674 del codice penale.

    Se l'accensione delle stoppie causa un incendio, che si propaga alle proprietà laterali, si ipotizza il reato previsto dall'art. 449 del codice penale che punisce chiunque per colpa, e quindi per imperizia, imprudenza, negligenza o per violazione di specifiche prescrizioni di leggi, regolamenti, ordini e discipline, procura un incendio tale da creare un pericolo concreto, reale ed effettivo per la pubblica incolumità.

  3. Trattamenti con prodotti chimici

    L'esecuzione di trattamenti con antiparassitari, diserbanti, fitofarmaci e presidi sanitari in genere, nelle colture, nel verde ornamentale e negli allevamenti, dovrà essere effettuata da personale qualificato, munito di patentino se richiesto e adottando gli accorgimenti tecnici necessari ad evitare danni a persone, animali e cose altrui.

    Si dovrà pertanto:

     
  4. Trattamenti anticrittogamici con mezzi aerei

    L'impiego di mezzi aerei per i trattamenti antiparassitari deve essere autorizzato caso per caso ed in base a specifiche esigenze, su istruzione tecnica del servizio di igiene pubblica dell'A.S.L. competente.

    I trattamenti dovranno essere puntualmente eseguiti secondo le modalità e prescrizioni impartite annualmente con deliberazione della Giunta Regionale.

    Gli operatori dovranno provvedere all'invio al Comune di congruo numero di manifesti indicanti il periodo in cui sono previsti gli interventi aerei, le zone sorvolate ed il tipo di fitofarmaci impiegati. Le stesse indicazioni con la data esatta di ogni intervento devono essere riportate anche su manifesti che a cura degli operatori devono essere affissi in numero adeguato nelle zone interessate al trattamento con mezzi aerei.

    Dovranno inoltre provvedere a segnalare a terra con mezzi idonei (contrassegno di confine e di zone di rispetto) in modo che il pilota possa fruire di mezzi che gli consentano di regolare la sua condotta di volo nel modo migliore al fine di contenere la deriva.

    Nell'interno dell'area da trattare le zone sensibili (abitazioni, sorgenti e zone di rispetto così come definite dal D.P.R. 236/88, corsi d'acqua, allevamenti di bestiame, di api, di pesci, ecc.) devono essere tenute ad almeno 80 metri dalla linea di volo prevista ed il sorvolo è ammesso senza trattamento e nel rispetto di una quota non inferiore a 60 metri.

    Il Servizio di igiene Pubblica può stabilire deroghe a quanto sopra, con valutazioni caso per caso.

    Al servizio di Igiene Pubblica, congiuntamente al Servizio Veterinario per le parti di rispettiva competenza, spetta il controllo e la vigilanza, perché vengano adottate tutte le precauzioni a protezione della popolazione , degli addetti ai trattamenti, degli animali di aziende dei beni pubblici e privati, dei corsi d'acqua e dell'ambiente in generale, durante i trattamenti.

  5. Uso di esche avvelenate

    La lotta ad animali nocivi con l'uso di esce avvelenate è vietata, tranne che nei luoghi recintati in modo tale da non consentire l'accesso a persone ed animali e in casi di eccezionale emergenza igienica e sanitaria riconosciuta con provvedimento del Sindaco.

  6. Arature, fresature e lavorazioni in genere

    I proprietari ed i coltivatori frontisti su strade pubbliche o private hanno l'obbligo, durante le operazioni di aratura, fresatura e di altre attività di coltivazioni, di conservare una fascia di rispetto non coltivata verso la strada, ripe e fossi. Questa fascia deve avere una larghezza non inferiore al metro misurata dal confine del sedime stradale, dal bordo superiore della ripa o dal bordo esterno del fosso stradale.

    Qualora non esista un fosso stradale l'aratura dovrà essere parallela ad essa fatta in modo che il solco più prossimo alla strada rimanga aperto fatti salvi gli obblighi di cui al comma precedente e di provvedere alla manutenzione della stessa. Qualora il fosso stradale non di uso pubblico per qualunque ragione, anche per eventi naturali sia colmo, il conduttore-coltivatore frontista, ha l'obbligo di ripristinarlo immediatamente. Qualora ciò non avvenga il Comune ha facoltà di eseguire i l'opera con i propri mezzi addebitandone i costi al proprietario frontista dopo avergli notificato preavviso o diffida ad eseguire l'intervento, qualora sussistano urgenti ragioni di ripristinare il fossato.

    Le arature di vicinanza di strade ad uso pubblico od interpoderale, devono avvenire senza arrecare danno alla sede stradale e alle banchine di deflusso delle acque piovane. Chiunque imbratti la sede stradale dovrà provvedere alla successiva pulizia.

  7. Emissione di odori molesti

    I proprietari di allevamenti, di impianti di stoccaggio e lavorazione di materiale organico e di agro-industrie, dovranno mettere in atto tutte quelle procedure necessarie a contenere l'emissione di odori molesti entro i limiti di tollerabilità.

  8. Spargimento di liquami e fanghi di depurazione su suolo agricolo

    Gli imprenditori agricoli che effettuano concimazioni organiche con liquami e fanghi di depurazione dovranno attenersi alle Normative vigenti in materia.

    Sulle modalità e sugli orari di spargimento si fissa quanto segue:

    1. Gli allevamenti zootecnici di tipo intensivo dovranno essere muniti di regolare Piano di smaltimenti dei liquami zootecnici (da presentare alla Amministrazione Provinciale),
    2. È fatto divieto di spargimento nei giorni festivi,
    3. È fatto divieto di spargimento nei terreni allagati e gelati,
    4. Nei mesi di luglio e agosto non è possibile lo spargimento nelle ore di massima insolazione e, comunque, solo su terreni in cui sia possibile l'immediato interramento,
    5. La distribuzione deve essere fatta con mezzi adeguati ad impedire la diffusione di odori molesti.
     
  9. Azioni di contenimento della proliferazione di insetti molesti e animali nocivi

    I proprietari di siti e attività in grado di favorire la proliferazione di insetti e animali nocivi (concimaie, silos, pozze d'acqua stagnante, allevamenti in genere, ecc.) sono tenuti a mettere in atto tutti gli accorgimenti sia di prevenzione che di lotta, per contenere la proliferazione degli stessi.

  10. Utilizzazione di inerti

    Il materiale di scarto di attività agronomiche (tutoli, graspi ecc.) può essere utilizzato nel ciclo colturale produttivo mentre il materiale proveniente da spianamenti scavi ecc. può essere utilizzato per le sistemazioni agrarie previa autorizzazione.

    Si ricorda che per sistemazioni agrarie si devono intendere i movimenti di terreno e gli spianamenti all'interno dell'azienda agraria, mentre per miglioramento fondiario si intendono i movimenti di terreno e gli spianamenti all'interno dell'azienda agraria che comportano l'utilizzo di materiale di risulta proveniente da altri fondi diversi da quelli aziendali, nella misura non superiore al limite di 2.500 metri cubi per ettaro.

    È da considerarsi attività di cava, l'attività di movimento terra non ricompresa nelle fattispecie del comma precedente.

    In alternativa alla predetta utilizzazione il materiale deve essere smaltito in discariche autorizzate.

  11. Degrado ambientale generale

    È vietato mantenere situazioni di degrado ambientale generale che ledano la quiete, il decoro e la corretta utilizzazione del territorio. In base a tali principi è vietato lasciare i terreni in completo abbandono, che può determinare la proliferazione di malerbe dannose, il propagarsi di insetti nocivi e causare incendi.

  12. Atti vietati sulle strade

    Le strade interpoderali devono essere mantenute, a cura degli utenti, in buono stato di percorribilità e con la dovuta pendenza verso i lati; i frontisti devono consentire, con opere adatte, il normale deflusso delle acque meteoriche.

    Inoltre, sulla intera rete viaria comunale, è vietato:

     

CAPO IX

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 21 - Allegati

Costituiscono parte integrante del Regolamento:

ART. 22 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione ed abroga tutti i Regolamenti riguardanti le materie contemplate nel Regolamento stesso. Per quanto non espressamente disposto dal presente regolamento si fa rinvio a quanto dispone il codice civile e ogni altra norma legislativa regolamentare in materia.

 


 

COMUNE DI COSSANO BELBO

Provincia di Cuneo

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA RURALE

ALLEGATO I

PROCEDURE AMMINISTRATIVE E SANZIONI

PROCEDURE AMMINISTRATIVE

CAPO I

  1. Accertamento delle violazioni

    Le violazioni al Regolamento sono accertate dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Municipale e componenti degli Uffici Tecnici (Responsabili, addetti alla manutenzione, capo cantoniere, ecc.).

  2. Ordinanza Sindacale

    A seguito del verbale di accertamento, il Sindaco o il Responsabile del Servizio, possono emettere Ordinanza di rimessa in pristino dei luoghi e manufatti danneggiati o la eliminazione delle cause oggetto di violazione e danno.

  3. Inadempienze

    Il mancato rispetto della Ordinanza entro i termini prescritti, determina la possibilità di un intervento diretto della Amministrazione Comunale, avvalendosi anche di Ditte specializzate i cui costi saranno a carico dell'inadempiente con cartella esattoriale, fatto salvo l'inoltro del provvedimento alla Autorità Giudiziaria per le conseguenti determinazioni (art. 650 Codice Penale).

CAPO II

Relativamente all'Art. 3 - Difesa contro i parassiti delle piante, l'Amministrazione Comunale, dopo aver accertato la presenza dei parassiti, emetterà Ordinanza di lotta indicandone anche le modalità operative.

Per gli inadempienti ed i ritardatari, ed in mancanza di interventi di Organismi superiori (Provincia, Ispettorato per l'Agricoltura, ecc.) la sorveglianza sulle operazioni e l'esecuzione della lotta potranno essere eseguite dall'Amministrazione, con spese a carico degli inadempienti.

Relativamente all'Art. 4 punto a) - Vendita di piante e sementi, la Polizia Municipale o altro organo accertatore, accertata la mancanza di certificazione, obbliga l'intestatario di licenza a ritirare la merce dal banco vendita.

La violazione al presente articolo è soggetta ad una sanzione da € 50,00 a € 200,00, la oblazione per via breve è pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo, secondo la maggior convenienza per il trasgressore.

Relativamente all'Art. 4 punto b) - Trattamenti fito-sanitari, la Polizia Municipale o altro organo accertatore, rilevata la mancanza di patentino dell'operatore, dovrà trasmettere gli atti di indagine alla Procura della Repubblica.

CAPO III

Relativamente all'Art. 5 - Aspetti urbanistici, per abusi edilizi accertati, la istruttoria verrà condotta dall'Ufficio Tecnico Comunale che:

  1. per abuso commesso in aree ricadenti in ambiti di vincolo paesaggistico e ambientale (L.N. 1497/39 e L.N. 431/85) può prevedere, mediante Ordinanza del Responsabile del Servizio:
  2. Per abuso commesso in aree non ricadenti in ambiti di vincolo paesaggistico e ambientale, si può prevedere, mediante Ordinanza del Responsabile del Servizio, la rimessa in pristino dei luoghi o, in alternativa, la domanda di sanatoria dell'abuso.

Le Sanzioni amministrative o penali per casi ricadenti nel presente Articolo, sono quelle previste dalle Normative vigenti.

Relativamente all'Art. 6 - Igiene negli insediamenti rurali, accertata la violazione, il Sindaco emetterà Ordinanza di eliminare, con opere o azioni di miglioramento della gestione, le cause di origine del danno.

Si dovrà, in ogni caso, verificare se le violazioni sono oggetto di procedura penale, con trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica e se le violazioni hanno provocato danni ambientali da quantificare.

Se non si riscontrano danni ambientali, la violazione viene comminata in sanzione amministrativa variabile da € 100,00 a € 600,00; la oblazione in via breve è pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo, secondo la maggior convenienza per il trasgressore in ottemperanza al Decreto Legislativo 22/97 e s.m.i..

Ove possibile, e nel caso in cui il destinatario dell'Ordinanza non abbia adempiuto a quanto prescritto, l'Amministrazione comunale può procedere direttamente alla eliminazione delle cause di danno, addebitando successivamente i costi dell'intervento all'intestatario.

CAPO IV

Relativamente all'Art. 7 - Acque piovane defluenti da fabbricati rurali e da aree contermini, valgono le procedure sanzionatorie indicate per l'Art. 6.

Relativamente all'Art. 8 - Il libero deflusso delle acque, il Sindaco emetterà Ordinanza di eliminazione delle cause del danno , e l'eventuale ripristino dello stato di fatto antecedente la violazione.

Qualora il responsabile della violazione non adempia alle prescrizioni dell'Ordinanza, l'Amministrazione Comunale può procedere direttamente alla eliminazione delle cause del danno e all'eventuale ripristino, addebitando i costi dell'intervento all'intestatario dell'Ordinanza.

Per questa violazione verrà applicata una Sanzione amministrativa variabile da € 100,00 a € 300,00; la oblazione in via breve è pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo, secondo la maggior convenienza per il trasgressore.

Relativamente all'Art. 9 - Distanze per fossi e canali, premesso che generalmente si tratta di rapporti conflittuali tra privati, il contenzioso deve essere risolto dal Giudice di Pace o dal Giudice Ordinario.

L'Amministrazione dovrà accertare che la violazione non abbia arrecato danni al territorio e alle strutture pubbliche; nel qual caso si ricade nella procedura sanzionatoria prevista per l'Art. 8.

Relativamente all'Art. 10 - Prelievo di acque correnti e da pozzi, il Comune, qualora abbia accertato la violazione, dovrà informare gli Organismi di competenza .

Per quanto riguarda la competenza Comunale si ricade nella procedura sanzionatoria previste per l'art. 8.

Relativamente all'Art. 11 - Irrigazione, le violazioni di competenza del Servizio di Polizia Rurale vengono sanzionate per un importo da € 50.00 a € 200,00; la oblazione in via breve è pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo secondo la maggior convenienza per il trasgressore.

CAPO V

Relativamente all'Art. 12 - Distanze per alberi e siepi, la violazione accertata avvia le seguenti procedure:

  1. verificare se la violazione interessa altri Organismi e, in caso affermativo, trasmetterne gli atti;
  2. una eventuale Ordinanza di ripristino delle distanze;
  3. una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 300,00; la oblazione in via breve è pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo, secondo la maggior convenienza per il trasgressore.

Per l'Art. 13 - Rami protesi e radici, valgono le stesse procedure sanzionatorie previste per l'Art. 12.

CAPO VI

Relativamente all'Art. 14 - Stalle, l'accertamento di violazione comporta:

Relativamente all'Art. 15 - Lotta alle malattie infettive negli allevamenti, l'accertamento della presenza della malattia da parte della Polizia Municipale e/o Veterinaria comporta l'immediata comunicazione alla Autorità Sanitaria che gestirà il caso.

Relativamente all'Art. 16 - Detenzione di animali d'affezione e da cortile, la violazione di uno degli adempimenti citati nell'Articolo comporta la notifica al proprietario di apposita ordinanza atta all'eliminazione della cause oggetto di violazione.

L'inadempienza della ordinanza prevede una sanzione Amministrativa da € 50,00 a € 250,00; la oblazione per via breve è pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo, secondo la maggior convenienza per il trasgressore.

È previsto, nel caso di ulteriore inadempienza, l'intervento della Autorità Sanitaria e l'allontanamento temporaneo degli animali con spese a carico del proprietario.

CAPO VII

Relativamente all'Art. 17 - Pascolo degli animali, la violazione per pascolo abusivo in terreni demaniali è quantificata da € 50,00 a € 250,00; oppure da quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada; la oblazione per via breve è pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo, secondo la maggior convenienza per il trasgressore.

Relativamente all'Art. 18 - Transumanza, il mancato rispetto di una delle norme indicate comporta una Sanzione Amministrativa da € 25,00 a € 100,00 oppure da quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada; la oblazione per via breve è pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo, secondo la maggior convenienza per il trasgressore.

Relativamente all'Art. 19 - Esercizio di caccia e pesca, valgono le procedure e le sanzioni previste dalle vigenti Leggi Statali e Regionali.

CAPO VIII

Relativamente all'Art. 20 - Attività agronomiche o di natura rurale soggette a regolamentazione e aree verdi in centro urbano, dopo aver accertata la violazione, la Polizia Municipale o altro organo accertatore provvederà:

A comminare al trasgressore una sanzione articolata nel modo seguente:

punto a) sanzione amministrativa variabile da € 50,00 a € 200,00
punto b) sanzione amministrativa variabile da € 50,00 a € 150,00
punto c) sanzione amministrativa variabile da € 50,00 a € 200,00
punto d) la sanzione sarà determinata dalla Normativa Vigente
punto e) sanzione amministrativa variabile da € 50,00 a € 150,00
punto f) sanzione amministrativa variabile da € 100,00 a € 300,00
punto g) sanzione amministrativa variabile da € 50,00 a € 200,00
punto h) sanzione amministrativa variabile da € 150,00 a € 1.500,00
punto i) sanzione amministrativa variabile da € 50,00 a € 150,00
punto l) la sanzione sarà determinata dalla Normativa Vigente
punto m) sanzione amministrativa variabile da € 100,00 a € 200,00
punto n) sanzione amministrativa variabile da € 100,00 a € 300,00

Per tutti i punti elencati la oblazione in via breve è pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo, secondo la maggior convenienza per il trasgressore.